La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 13 dell’11 luglio 2014, ha fornito chiarimenti in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria.
In particolare, si precisa che:
- All’interno di un cantiere possono essere presenti più imprese affidatarie in quanto il committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa;
- L’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, al contrario, appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici, verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- I criteri per valutare, da parte del committente, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, variano a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Nel primo caso, l’idoneità in commento è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative; invece, per le imprese affidatarie e, al contempo, esecutrici, l’idoneità deve tener conto, altresì, della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare;
- Le modalità e l’assiduità con cui il datore di lavoro dell’impresa affidataria organizza l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi devono essere valutate tenendo conto di vari parametri, quali, a titolo esemplificativo: la complessità dell’opera, la varie fasi del lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.