L'Inail, con nota 19 dicembre 2008 n. 79 e successiva Nota Prot. 9611/2008 della medesima data, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dello sconto dell'11,50% nel settore edile.
La nota in commento rinvia integralmente alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 34/2008, contenente chiarimenti in merito al rispetto degli accordi e contratti collettivi, oltre che alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità e di termine per la regolarizzazione.
L'Inail, dunque, precisa che i datori di lavoro appartenenti al settore edile devono attestare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, con apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante, da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in base alla sede legale.
La predetta autocertificazione deve essere fornita una sola volta utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla circolare ministeriale. Ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata alla stessa DPL presso la quale è stata depositata.
In sede di prima applicazione, la presentazione di detta autocertificazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2009.
In ultimo, l'Inail dispone che, a decorrere dal 15 dicembre 2008 (data di emanazione della circolare ministeriale), i datori di lavoro non dovranno più utilizzare il modulo di autocertificazione allegato alla Circolare INAIL n. 7/2008, il quale deve intendersi abolito.
Sono tenuti a presentare l'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il prossimo 30 aprile 2009 sia i datori di lavoro che hanno già trasmesso all'Istituto il predetto modulo (e che, pertanto, hanno già fruito di benefici contributivi INAIL), sia i datori di lavoro che intendano fruire di tali benefici per la prima volta.
A decorrere dal 1 maggio 2009, l'invio dell'autocertificazione alla DPL deve comunque precedere la richiesta del beneficio. Inoltre per accedere al beneficio in oggetto, le aziende interessate devono presentare all'INAIL (entro il 16.2.2009) un'ulteriore autocertificazione utilizzando il modello allegato alla nota prot. 9611/2008.