Il 6 maggio 2013, ANAEPA confartigianato, la CNA costruzioni, la FIAE Casartigiani, il Dipartimento Edile Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno siglato l’accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane e PMI edili e affini che applicano il CCNL del 23 luglio 2008.
La regolamentazione decorre dal 1° luglio 2013, pertanto sino alla fine di maggio sarà possibile procedere all’assunzione degli apprendisti applicando il vecchio regime.
L’accordo prevede che il periodo di prova avrà una durata massima di 6 settimane, superato il quale, l’assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all’interessato.
I percorsi formativi aziendali degli apprendisti potranno essere finanziati attraverso i fondi paritetici interprofessionali ex art. 118 L. 388/2000 e art. 12 DLgs 276/2003, anche con accordi regionali.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata massima (da un minimo di 36 mesi ad un ad un massimo di 60 mesi in relazione alla qualifica da conseguire e ai gruppi di lavorazioni), purchè detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che ha già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale all’apprendista, l’accordo prevede che l’impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, compresa quella in materia di sicurezza.
Le ore di formazione sono ridotte del 50% se l’apprendista, all’atto dell’assunzione, ha un’età pari o superiore ai 26 anni compiuti.
Infine va evidenziato l’art.17 dell’accordo sui trattamenti a sostegno del reddito che riconosce agli apprendisti, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, la cig ordinaria.
A tal fine presso le Casse edili sarà costituito un Fondo per l’assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l’erogazione delle provvidenze.
In particolare la prestazione sarà erogata dalla Cassa edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l’impresa (che presenterà poi domanda di rimborso), agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all’art. 12 del CCNL del 23/07/2008 e sarà pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.