CNCE, con un comunicato stampa dall’11 gennaio 2022, ha pubblicato sul proprio sito, la L. 215/2021 del 17 dicembre 2021 "misure urgenti in materia economica e fiscale e tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", di conversione, con modifiche, del D.L. 1456/2021 (c.d. Decreto Fiscale).
Allo scopo, si segnala che le disposizioni di modifica apportano al Capo III, dedicato al "rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", alcune importanti novità al D.Lgs. 81/2008.
In particolar modo, viene previsto che i datori di lavoro pubblici e privati, nell'ambito dell'organizzazione e dirigenza delle attività ad essi attribuite, devono individuare il soggetto preposto o i preposti (art. 18 b-bis) sui quali ricadono gli obblighi di cui all'art. 19 e viene esteso l'obbligo formativo anche ai datori di lavoro, precedentemente esclusi (art. 37, commi 2, 5, 7 e 7-ter). Sono previste sanzioni, anche di natura penale, nei casi di inosservanza (nuova formulazione dell'art. 14).
Fermo restando che il provvedimento in oggetto coinvolge le attività proprie delle Scuole Edili ed Enti Unificati del Sistema Bilaterale delle Costruzioni, occorre evidenziare alcuni aspetti direttamente connessi al ruolo delle Casse Edili/Edilcasse.
Nel sottolineare l'importanza che assume il rafforzamento di un'azione di coordinamento tra le Casse Edili/Edilcasse e gli atri enti unitari deputati alla formazione e alla sicurezza, si rimarca come le novità introdotte dalla Legge di conversione confermano le linee di indirizzo convenute tra la CNCE e l'INL con la sottoscrizione del Protocollo Nazionale dell'11 marzo 2021.
A questo riguardo si riportano, quindi, le modifiche introdotte agli articoli del D.Lgs. 81/2008 che maggiormente interessano il sistema edile:
Art. 51 "Organismi Paritetici":
•    c. 1-bis: "Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piùÌ rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
•    c. 8-bis: "Gli organismi paritetici comunicano, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, annualmente all'ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivitàÌ di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
•    c.8-ter: "i dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di prioritàÌ nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialitaÌ nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. Per la definizione dei criteri su richiamati si terraÌ conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro ".
Art. 99 "Notifiche Preliminari"
•    1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al c. 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente.
•    1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalitàÌ tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalitàÌ di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.