L’art. 23, c. 16 del D.lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) prevede che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In tale ambito rientrano i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 3 marzo 2022 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 29 luglio 2019 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

Le parti firmatarie dei citati CCNL, con la comunicazione congiunta del 10 marzo 2023, hanno condiviso la tabella con i valori aggiornati del costo medio orario proposta dal Ministero del Lavoro.

Il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.