Edili: il versamento dei contributi aggiuntivi ai Fondi da cumularsi con il contributo ordinario
A cura della redazione
La CNCE ha reso noto che il 12 marzo 2019 tra la Confapi Aniem e le segreterie nazionali delle associazioni sindacali dei lavoratori è stato sottoscritto un allegato al CCNL 12/11/2014 che regolamenta il versamento del contributo mensile al Fondo sanitario Sanedil, al Fondo prepensionamenti e al Fondo incentivo occupazione.
In particolare per gli operai deve essere versato un contributo pari allo 0,60% da calcarsi su minimo, contingenza, EDR, ITS per un minimo di 120 ore al mese.
Invece per gli impiegati è pari allo 0,26% da calcolarsi sulla retribuzione mensile costituita da minimo, contingenza, EDR e premio di produzione.
I contributi aggiuntivi previsti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 sono da considerarsi cumulativi, ossia sommati sia al contributo ordinario del mese di riferimento sia al contributo aggiuntivo.
L’accordo specifica altresì che la base imponibile ai fini del calcolo delle aliquote contributive reattivamente a tutti i costituendi fondi risulta essere la seguente:
- Sanedil e Fondo incentivo occupazione: minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore o premio produzione;
- Fondo prepensionamenti: essendo confluito anche il Fondo lavori usuranti ha una base imponibile diversa ossia paga base, contingenza, EDR e indennità territoriali di settore.
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