L’Inps ha diramato la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, con cui ha fornito indicazioni in materia di DURC on line, in considerazione delle modifiche di cui al D.M. 23 febbraio 2016.

Un primo chiarimento riguarda il settore edile. Si ricorda che la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili è prevista, a seguito delle modifiche di cui al predetto decreto, oltre che per le imprese classificate ai fini previdenziali nel settore edile, anche per quelle che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Conseguentemente, la procedura DURC on line sarà adeguata al fine di estendere l’interrogazione nei confronti delle Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva anche nei confronti delle imprese che, pur non essendo classificate con c.s.c. 1/4.13.xx (settore industria e artigianato per le attività dell’edilizia), applicano il CCNL edile. Pertanto, tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Casse edili.

L’altra novità introdotta dal decreto riguarda le imprese soggette a procedure concorsuali. La verifica di regolarità riguarda, ora, anche le ipotesi di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e di amministrazione straordinaria. Ai fini dell’attestazione di regolarità, l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Le novità descritte si applicano alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data del 31 gennaio 2017.