L'INPS, con la circolare n. 115 del 5/11/2009, ha reso noto che è operativa, anche per il 2009, la riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall'art. 29, comma 2, della L. n. 341/1995.
Lo sgravio contributivo trova applicazione sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro (diversi da quelli destinati al FPLD) all'INPS e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2.
L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla L. n. 389/1989 per l'accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle in materia di retribuzione imponibile. Inoltre, lo sconto non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).
I datori di lavoro edili, che intendano fruire dell'agevolazione in parola:
- devono rispettare il contratto collettivo e possedere i requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.
Per ciò che concerne, infine, le modalità operative, il riconoscimento del beneficio sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive DM/10, sulla base dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro dovranno calcolare l'importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e dovranno esporlo nel quadro D del mod. DM/10 con il codice "L206"; dovranno, quindi, determinare l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già operata - per i periodi di paga pregressi ed indicarlo nel quadro D del DM/10 con il codice "L207".