Il Ministero del lavoro, con il decreto 16/07/2009 (in G.U. n. 239/2009), ha confermato anche per il 2009 la riduzione contributiva pari all'11,50% a favore dei datori di lavoro esercenti attività edile in Italia, comprese le cooperative di produzione e lavoro (codici Istat dal 45.1 al 45.45.2).
Lo sgravio contributivo trova applicazione sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro (diversi da quelli destinati al FPLD) all'INPS e all'INAIL per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Si ricorda che l'art.1, c.51 della Legge 247/2007 ha provveduto a rendere stabile il beneficio contributivo con decorrenza 1° gennaio 2008, modificandone anche la procedura per l'individuazione, annuale, dell'ammontare dello sconto applicabile.
In sostanza ogni anno il Ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia determina l'esatto valore dello sconto applicabile. Decorsi 30 giorni dal termine per l'emanazione del decreto interministeriale fissato al 31 luglio, le imprese edili possono utilizzare la riduzione contributiva nella misura fissata l'anno precedente, salvo conguaglio.
Più precisamente se il Ministero del lavoro fissa lo sgravio in una misura diversa da quello determinato l'anno precedente, il datore di lavoro deve calcolare la differenza tra il beneficio applicato e quello effettivamente accordato.
Invece se il decreto non viene emanato il datore di lavoro deve restituire il beneficio di cui ha usufruito indebitamente.