La Fondazione Studi dei CDL, con la circolare 24/05/2010 n.8, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’intervento effettuato dall’INPS con la circolare 6/2010 relativa al versamento dei contributi per i lavoratori part time impiegati oltre il limite percentuale previsto dal contratto collettivo per le aziende del settore edilizia industria.
L’INPS infatti in quell’occasione ha affermato che una volta raggiunta la percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa edile, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno, ogni ulteriore contratto part time deve ritenersi adottato in violazione delle regole contrattuali. Per questi contratti stipulati oltre l’eccedenza comunque risulta dovuta la contribuzione virtuale.
Non condivide la stessa interpretazione la Fondazione Studi la quale richiamando una precedente circolare dell’INPS ( 269/1995) ha evidenziato che la contribuzione virtuale non può trovare applicazione nei rapporti a tempo parziale e ciò anche nel rispetto di un principio di non discriminazione e di riproporzionalità previdenziale presenti nel nostro ordinamento.
Ciò trova conforto anche nel fatto che se si seguissero le scelte interpretative dell’INPS si creerebbe una disparità di trattamento al verificarsi dei medesimi comportamenti. Infatti ad esempio se nel settore commercio venisse avviato un contratto part time oltre i limiti fissati dal contratto collettivo, il lavoratore avrebbe una copertura previdenziale commisurata correttamente alla durata parziale della prestazione. Mentre, se l’analoga situazione avvenisse nel settore edile, il lavoratore avrebbe una copertura previdenziale commisurata ad una prestazione a tempo pieno anche svolgendo una prestazione a tempo parziale.
In sostanza secondo la Fondazione Studi relativamente ai rapporti di lavoro a tempo parziale avviati nell’edilizia, si ritiene che la contribuzione virtuale possa trovare legittima applicazione solo nell’eventualità in cui in sede ispettiva venisse concretamente accertato che il rapporto avviato non corrisponda all’effettiva prestazione resa dal lavoratore.