Edili: formazione preassuntiva a chi non è mai stato nei cantieri
A cura della redazione
La Fillea-Cgil, la Filca-Cisl e la Feneal-Uil, con una lettera congiunta, hanno fornito precisazioni in merito alla clausola del CCNL 18/06/2008 per il settore edile che prevede l'obbligo della formazione preassuntiva per i lavoratori che sono al primo ingresso nei cantieri edili.
In particolare viene chiarito che i soggetti tenuti all'obbligo della formazione di 16 ore sono: i lavoratori italiani che non possono dimostrare con idonea documentazione di aver già svolto attività lavorativa presso i cantieri edili ed i lavoratori stranieri che non possono dimostrare di aver lavorato in Italia presso cantieri edili anche se hanno svolto l'attività nel settore edile nel loro Paese di origine. Risultano invece esclusi dall'obbligo gli stranieri che hanno frequentato corsi di formazione nel Paese di origine promossi tramite convenzioni con enti bilaterali italiani.
Inoltre, continua la circolare, le scuole edili provvederanno a programmare i corsi di formazione preassuntiva con cadenza settimanale e ne daranno comunicazione ai datori di lavoro, che potranno così pianificare l'inserimento dei lavoratori, nel rispetto del termine di 3 giorni previsti per la comunicazione alla cassa edile.
Infine relativamente al contratto di apprendistato viene chiarito che il corso formativo preassuntivo di 16 ore, se svolto presso la stessa scuola, non si cumula con le 24 ore di formazione sempre preassuntiva avente la stessa finalità (ossia la formazione sufficiente e adeguata in materia di tutela e sicurezza sul lavoro).
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