Edili: in caso di pagamento diretto, l'impresa può agire nei confronti dei lavoratori con un'azione di ripetizione dell'indebito
A cura della redazione
La CNCE, sul proprio sito internet, ha pubblicato la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 718/2020 del 26 novembre che riveste particolare importanza relativamente alla nota problematica dei pagamenti diretti degli accantonamenti da parte dell'impresa ai lavoratori ritenendo che, tali versamenti, non abbiano efficacia liberatoria.
I giudici di merito, nonostante parte opponente abbia espressamente richiamato le recentissime ordinanze della Corte di Cassazione sul tema, ha confermato fermamente la propria posizione (cfr. Corte di Appello L'Aquila n. 289/14) ritenendola non superata da tali pronunce.
Ha, infatti, sottolineato nuovamente che, con la presentazione delle denunce mensili, l'impresa si sia obbligata, attraverso la sottoscrizione della dichiarazione in esse contenuta, ad applicare il CCNL in vigore ed i relativi Accordi provinciali per gli operai edili ed affini. La sottoscrizione di tale dichiarazione, quindi, conferma la volontà dell'impresa di assoggettarsi alle fonti collettive comprensive dello Statuto e Regolamento della Cassa.
La sentenza sottolinea la finalità previdenziale ed assistenziale dei versamenti presso la Cassa Edile che, nel caso di pagamento diretto ai lavoratori, verrebbe frustrata se non elusa da un'anticipata e diretta dazione ai prestatori di lavoro. Aggiunge, peraltro, che il pagamento diretto non integra un'automatica revoca della delegazione di pagamento.
Infine, la sentenza conclude che, in caso di pagamento diretto, l'impresa può agire nei confronti dei lavoratori con un'azione di ripetizione dell'indebito.
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