ECHA inserisce nuove sostanze nella Candidate List
A cura della redazione
La Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti ora contiene 235 voci per le sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l’ambiente
Cosa tratta?
La "Candidate list" dell'ECHA è una lista di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC - Substances of Very High Concern identification) che l'Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA), ha l'obbligo di pubblicare e aggiornare.
La Sezione 15 della SDS (allegato II Regolamento REACH) deve includere informazioni sulle norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per le "sostanze candidate" come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 10, del Regolamento REACH.
Le sostanze estremamente preoccupanti sono sottoposte ad una procedura da parte dell’ECHA che inizia con l’identificazione delle sostanze estremamente problematiche, ovvero quelle che potrebbero avere effetti gravi e spesso irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente.
Se identificate come SVHC, le sostanze saranno:
- aggiunte all’elenco di sostanze candidate;
- aggiunte definitivamente nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.
Nell’ultimo aggiornamento sono state inserite due nuove sostanze SVHC nella Candidate List:
- Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (EC 278-355-8; CAS 75980-60-8) classificata come tossica per la riproduzione
- Bis(4-chlorophenyl) sulphone (EC 201-247-9; CAS 80-07-9) per le sue proprietà di persistenza e bioaccumulo (vPvB).
La Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide viene utilizzata in inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare; mentre Bis(4-chlorophenyl) sulphone viene utilizzata nella produzione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma.
Queste sostanze potrebbero essere inserite nell’elenco delle autorizzazioni in futuro, se una sostanza è inclusa in tale elenco, il suo uso sarà vietato a meno che le aziende non richiedano l’autorizzazione e la Commissione europea le autorizzi a continuare il suo uso.
Quando entra in vigore?
Il 14 giugno 2023 ECHA ha aggiunto le due nuove sostanze SVHC nella Candidate List.
Indicazioni operative
Ai sensi del regolamento REACH, le aziende hanno obblighi legali quando la loro sostanza è inclusa, da sola, in miscele o in articoli, nell'elenco delle sostanze candidate.
I fornitori di articoli contenenti una sostanza dell'elenco dei candidati superiore a una concentrazione dello 0,1% (peso per peso) devono fornire informazioni ai propri clienti e consumatori per poterli utilizzare in sicurezza. I consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze estremamente preoccupanti.
Gli importatori e i produttori di articoli dovranno notificare all'ECHA se il loro articolo contiene una sostanza dell'elenco dei candidati entro sei mesi dalla data in cui è stato incluso nell'elenco. I fornitori di sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate, fornite da sole o in miscele, devono fornire ai propri clienti una scheda di dati di sicurezza.
Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono anche notificare all'ECHA se gli articoli che producono contengono sostanze estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso per peso). Questa notifica è pubblicata nella banca dati delle sostanze pericolose nei prodotti (SCIP) dell'ECHA.
L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) predispone e gestisce la banca dati di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze chimiche come supporto per tutti gli attori che hanno obbligo, ai sensi del Regolamento 1907/2006 (REACH), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del citato regolamento. Scopo di questo progetto è quello di uniformare ed elevare la qualità delle SDS e fornire anche un punto di riferimento per l’attività di vigilanza.
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