E101 ed E102 ancora utilizzabili per i distacchi in Svizzera e nei Paesi dell'Accordo SEE
A cura della redazione
L’INPS con la circolare 21/07/2010 n.99, fa seguito alle circolari 82/2010 e 83/2010, per fornire ulteriori precisazioni in merito ai distacchi nei Paesi UE che a decorrere dal 1° maggio 2010 devono avvenire utilizzando il formulario A1 in luogo del vecchio E101 (Reg. CE 883/2004 e successive modificazioni).
Si continueranno ad osservare i regolamenti CE 1408/1971 e 574/1972 così come ad utilizzare i formulari E101 ed E102 per i distacchi da effettuarsi in uno dei 3 Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e in Svizzera.
Stesso discorso vale per i distacchi dei lavoratori presso Stati terzi (extraUE).
L’INPS ricorda che i nuovi regolamenti comunitari non contengono alcuna disposizione transitoria relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati sotto la precedente disciplina.
Si è reso quindi necessario garantire la continuità giuridica tra i regolamenti e assicurare l’applicazione uniforme delle regole relative al distacco durante il periodo di transizione.
Pertanto se il periodo di distacco ha inizio prima della data di applicazione del regolamento n.883/2004 e prosegue dopo tale data, si considerano nel periodo massimo del distacco dei 24 mesi sia i periodi precedenti che quelli successivi al 1° maggio 2010.
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