Il Parlamento nella seduta del 7 agosto 2013 ha definitivamente approvato il testo della Legge di conversione (C.1458) del DL 76/2013, meglio noto come decreto sull’occupazione, che tra le diverse misure prevede per l’ennesima volta che entro il 30 settembre 2013, la Conferenza Stato-regioni e province autonome adotti linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Si attende la pubblicazione sulla G.U.

In sintesi le principali novità sono le seguenti:

Incentivi all’occupazione (art.1) - introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore.

Rilancio dell’apprendistato e dei tirocini (art.2, cc. 1-8) - Per quanto concerne l'apprendistato, si prevede l'adozione entro il prossimo 30 settembre delle linee guida per il contratto professionalizzante, che possono prevedere disposizioni in deroga al DLgs. 167/2011 quali quelle in base alle quali: a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino; c) in caso di imprese multilocalizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale. Mentre per i tirocini formativi e di orientamento si dispone l'erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una indennità di partecipazione. 

Assunzioni al SUD (art.2, c.9) – viene esteso fino al 15 maggio 2015 il periodo di utilizzo del credito d'imposta (anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione) per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno di cui al DL 70/2011.

Incentivi ai tirocini curriculari (art.2 cc. 10-13) – vengono introdotte misure per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, al fine di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro.

Tirocini formativi con gli studenti (art.2, c.14) -  Viene disposto che i tirocini formativi possano essere attivati con studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.

Autoimprenditorialità e autoimpiego al SUD (art.3, c.1 - 5) – Vengono riservate risorse per il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni. Viene estesa la sperimentazione della nuova social card, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno.

Contratti a termine (art.7, c.1) - si prevede che il contratto a termine acausale possa essere stipulato anche nei casi previsti dai contratti collettivi di livello aziendale e, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, che possa essere oggetto di proroga. Inoltre, si prevede la riduzione a 10 e 20 giorni (in precedenza 60 e 90 giorni) rispettivamente per i contratti a termine inferiori o superiori a 6 mesi, dei periodi di sospensione nella successione dei contratti. 

Lavoro intermittente (art.7, c.2) - si introduce un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. 

Lavoro a progetto e lavoro accessorio (art.7, c.2) – Relativamente al lavoro a progetto in merito alle ipotesi in cui è vietato stipulare tali contratti, si modifica la norma che esclude il ricorso all'istituto di cui agli art. 61 e ss DLgs 276/2003 per lo svolgimento di "compiti meramente esecutivi o ripetitivi", riformulando la locuzione in forma congiuntiva "compiti meramente esecutivi e ripetitivi" (con l’effetto di restringere l’ampiezza del divieto). Inoltre si prevede che se l'attività di ricerca scientifica, oggetto del contratto, viene ampliata per temi connessi e/o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente. Si prevede che la definizione per iscritto degli elementi contrattuali obbligatori è sempre richiesta (e non soltanto ai fini della prova). Infine con riferimento alle attività realizzate dai call-center “outbound” (escluse dall’ambito applicativo del lavoro a progetto ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 276/2003 e disciplinate dai contratti collettivi nazionali di riferimento), con una norma di interpretazione autentica si prevede che l'espressione ''vendita diretta di beni e di servizi'' si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi. Invece per quanto riguarda il lavoro accessorio: si amplia l’ambito applicativo dell’istituto, escludendo che le prestazioni debbano avere “natura meramente occasionale”; si sopprime la previsione che, nell'ambito dell'impresa familiare (di cui all’articolo 230-bis del codice civile), trovi applicazione la normale disciplina contributiva del lavoro subordinato; si prevede infine che il Ministro del lavoro con decreto, possa stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in "considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche".

Tentativo obbligatorio di conciliazione e licenziamenti individuali (art.7, c.4) – viene prevista l’esclusione dall'ambito di applicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione: dei casi di licenziamento per il superamento del periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile; dei casi di licenziamenti conseguenti a cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro (in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale); delle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Inoltre viene disposto che la mancata presentazione di una o di entrambe le parti al tentativo di conciliazione sia valutata dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c..

Incentivi all’assunzione e ammortizzatori sociali (art.7, c.5) - si introduce un beneficio in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). Il beneficio consiste, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", la normativa vigente viene estesa ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione. Per quanto concerne, infine, i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione, viene ripristinata la norma in base alla quale sono da considerare disoccupati, da parte dei centri per l'impiego, i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili.

Stabilizzazione associati in partecipazione (art.7bis) –La stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione. A fronte dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.

Responsabilità solidale negli appalti (art.9,c.1) – Viene previsto che in caso di appalto, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma. E’ stabilito, inoltre, che le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.  

Sanzioni e sicurezza (art.9, c.2) – Viene previsto che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal DLgs 81/2008 nonché da atti aventi forza di legge siano rivalutate ogni cinque anni in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Inoltre si prevede che in sede di prima applicazione la rivalutazione avvenga, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. 

Apprendistato professionalizzante (art.9, c.3) – si stabilisce che, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in ambito scolastico, allo scopo di conseguire la qualifica professionale anche ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione della prima tipologia di contratto di apprendistato in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Comunicazioni obbligatorie (art.9, c.5) – la norma fornisce un’interpretazione autentica, quindi con effetto retroattivo, dell’articolo 4-bis, c.6, del DLgs. 181/2000, in materia di pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori. In particolare specifica che le comunicazioni aventi ad oggetto le vicende dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e delle altre esperienze professionali (assunzione, cessazione, trasformazione e proroga) sono valide ai fini dell’adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altri enti, gestori di forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

Lavoratori stranieri (art.9, c.7-10ter) – viene modificata la procedura per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un lavoratore non comunitario residente all'estero, prevedendo che la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, sia svolta precedentemente (e non successivamente) alla presentazione della richiesta del nulla osta, da parte del datore, presso lo sportello unico per l'immigrazione. Vengono modificate le procedure relative all'ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari ammessi per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, prevedendo essenzialmente la definizione di un contingente triennale (in luogo di quello annuale stabilito dalla normativa vigente). Inoltre agli stranieri soggiornanti per motivi di studio, che abbiano conseguito la laurea, viene estesa la possibilità, una volta scaduto il permesso, di chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Infine viene previsto che la dichiarazione che il datore di lavoro rende alla questura relativa all'alloggio del lavoratore straniero non comunitario sia assolta con la dichiarazione di instaurazione di un rapporto di lavoro che il datore di lavoro medesimo è tenuto a presentare presso il Servizio del lavoro competente per territorio.

SRL semplificata (art.9 cc. 13-15ter) – Vengono eliminate le disposizioni che prevedono: il limite dei 35 anni di età per i soci e il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni. E’ stato eliminato anche il vincolo che prevedeva che gli amministratori della società dovevano essere necessariamente soci. Contestualmente è soppressa la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Tutte quelle già costituite vengono qualificate come SRL semplificate. E' stata altresì modificata la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo in particolare che il capitale sociale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro e pari almeno ad un euro.

Start-up innovativa (art.9, cc. 16-16ter) – viene prevista  la soppressione  della norma che imponeva, tra i requisiti per le agevolazioni, che i soci fossero persone fisiche e che detenessero al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.  Viene quindi diminuita dal 20 al 15 per cento la percentuale della spesa che deve essere destinata all'attività di ricerca e sviluppo e si estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di start-up innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale. Infine, si estendono anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese "start-up innovative".

Incremento delle imposte (art.11) - Viene posticipato dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento. Inoltre è previsto un incremento dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013. Per quest’anno gli effetti di tale incremento si producono esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto di imposta. Viene incrementa dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES.