Con Interpello n. 3 del 20 dicembre 2022, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito posto dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) in merito alla possibilità per il datore di lavoro di nominare più di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Cosa tratta?

L’interpello n. 3 del 30 Dicembre 2022 riguarda il quesito posto dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL), ovvero “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?

La Commissione nel dare una risposta ha citato i seguenti articoli:

- l’articolo 2, del D. Lgs. 81/08, che al comma 1, lettera f) definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” e che alla successiva lettera l) definisce il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”;

- il medesimo articolo 2, del D. Lgs. 81/08, al comma 1, lettera t), che definisce l’“unità produttiva” come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

- l’articolo 17 del D. Lgs. 81/08 rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” che al comma 1 dispone che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;

- l’articolo 31 del D. Lgs. 81/08, rubricato “Servizio di prevenzione e protezione”, al comma 1, che stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”;

- il medesimo articolo 31 del D. Lgs. 81/08, al comma 8, prevede che “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

In conclusione, la Commissione conferma che per ogni azienda o unità produttiva è prevista la designazione di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il RSPP e gli eventuali addetti (ASPP).

Nel caso di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Quando entra in vigore

L’interpello, pubblicato in data 30 Dicembre 2022, non prevede delle date di applicazione delle indicazioni in esso contenute ma rappresenta un’importante linea di indirizzo interpretativa per tutte le figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro.

Indicazioni operative

La Commissione chiarisce che per ogni azienda o unità produttiva deve essere nominato un solo RSPP. Diverso è il caso delle aziende con più unità produttive o i gruppi di impresa in cui può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione che si occuperà della designazione degli addetti e del responsabile.

 

Si rimanda all’interpello in allegato per tutti i dettagli.