La Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012 ha approvato definitivamente senza modifiche il testo della legge di conversione del DL 179/2012 (meglio noto come decreto sviluppo bis) che il Senato della Repubblica aveva licenziato la settimana precedente. Il provvedimento adesso attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Molte sono le novità che riguardano il mondo del lavoro. Sicuramente quella di maggiore interesse è contenuta negli artt. 25 e ss. che prevedono, al fine di incentivare l’occupazione e l’imprenditorialità soprattutto giovanile, la regolamentazione della start up innovativa che consiste in una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative di capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. L'oggetto sociale, che deve consistere nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, potrà essere anche soltanto prevalente e non necessariamente esclusivo.
Alle start up e agli incubatori certificati è riconosciuto, in via prioritaria rispetto alle altre imprese, il credito d’imposta concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto con contratti di apprendistato, così come previsto dall’art. 24 del DL 83/2012 convertito in L. 134/2012.
Nei primi 4 anni dalla data di costituzione della start-up innovativa, possono essere stipulati contratti a termine per lo svolgimento di attività inerenti all’oggetto sociale della stessa, anche senza causali (DLgs 368/2001). L’esenzione opera anche in caso di ricorso alla somministrazione a termine.
Il contratto può avere una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. In deroga al predetto limite di durata massima di 36 mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività inerenti l’oggetto sociale, può essere stipulato per la durata residua massima (fino a raggiungere i 4 anni), a condizione che la stipulazione avvenga presso la DTL competente per territorio. I contratti a termine stipulati dalle start up sono esenti dalle limitazioni quantitative.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 all’imposta lorda ai fini IRPEF è possibile detrarre il 19% della somma investita (limite massimo detraibile euro 500.000,00) dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero tramite gli organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente in start-up innovative.
Altra novità riguarda la PEC. L’obbligo di attivare la Posta Elettronica Certificata viene esteso anche alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012.
Le imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese, il proprio indirizzo di PEC entro il 30 giugno 2013 (originariamente il termine era fissato al 31 dicembre 2013).
Viene inoltre modificato l’art.47, c.3 del T.U. maternità che disciplina il congedo per la malattia del figlio, prevedendo che la certificazione medica necessaria al genitore per fruire del predetto congedo venga inviata all’INPS per via telematica direttamente dal medico curante del SSN o con esso convenzionato, che ha in cura il minore. Spetterà poi all’INPS inoltrare il certificato medico immediatamente al datore di lavoro, sempre per via telematica e al lavoratore per email, se ne ha fatto richiesta.
Novità si registrano anche per le modalità di pagamento delle prestazioni e dei servizi. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat). In ogni caso valgono sempre le disposizioni del DLgs 231/2007 sulle limitazioni all’uso del contante.
Viene modificato l’art. 1, c.21 della L. 92/2012, in materia di lavoro intermittente, che prevede che, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro comunichi alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio la durata della prestazione mediante sms, fax o posta elettronica. Detta comunicazione, secondo la legge di conversione del decreto sviluppo bis, non può più essere effettuata con il fax.
Infine viene modificato l’art. 4, c.1 della L. 92/2012 che prevede la possibilità per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, di stipulare accordi sindacali al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, previa corresponsione di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle vigenti regole, oltre a corrispondere all’INPS la contribuzione, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La prestazione prevista per la gestione dei lavoratori anziani può essere oggetto di accordi sindacali anche nelle procedure di mobilità (L. 223/1991) ovvero nell’ambito dei processi di riduzione del personale dirigente conclusi con accordo firmato dall’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di categoria. Il datore di lavoro che stipula i predetti accordi (gestione lavoratori anziani nell’ambito della mobilità), recupera le somme pagate all’INPS, a titolo di contributo d’ingresso alla mobilità (una mensilità di mobilità per ogni lavoratore dichiarato in esubero), mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.