DVR privo della valutazione del rischio specifico: una sentenza che farà discutere. (Cass. Penale, Sez. 4, 10 maggio 2022, n. 18401)
A cura della redazione
il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 e 29 del D.lgs n. 81 /08 ed a sottoporlo a continuo/costante aggiornamento. Il documento deve contenere tutti i fattori di rischio presenti all’interno dell’azienda ed indicando nello specifico oltre alle lavorazioni, le mansioni e l’ambiente di lavoro, tutte le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 e 29 del D.lgs n. 81 /08 ed a sottoporlo a continuo/costante aggiornamento. Il documento deve contenere tutti i fattori di rischio presenti all’interno dell’azienda ed indicando nello specifico oltre alle lavorazioni, le mansioni e l’ambiente di lavoro, tutte le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
Di cosa si tratta ?
Una serie importante di sentenze fissano ormai con precisione i contenuti minimi di un Documento di Valutazione dei Rischi, che oltre alla classica relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, deve soprattutto contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
Nella sentenza sopra menzionata si elencano una serie di sentenze atte a definire meglio i contorni della decisione della Suprema Corte.
Una sentenza in particolare relativa ad un cantiere edile (Sez. 3, n. 12940 del 12/01/2021, Carpentieri, Rv. 281238) ritiene un DVR non congruo perché, anche se erano stati individuati i rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi, ed in particolare i rischi per gli arti superiori, mancava dell’ indicazione delle misure preventive da adottarsi nelle varie e specifiche situazioni di operatività e quindi di rischio.
Si individuano i rischi quindi, e si tralasciano le soluzioni, vero scopo del lavoro di valutazione.
Un’altra sentenza dello scorso anno, dichiara molto chiaramente che la redazione di un documento di valutazione dei rischi errato nell’ analisi dei rischi stessi o nell’identificazione di misure adeguate e che in conseguenza di questi errori, non sono state adottate le idonee misure di prevenzione e protezione, non esclude la responsabilità diretta del datore di lavoro. (Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241).
Un DVR sbagliato quindi non permette di prendere le adeguate contromisure e la responsabilità rimane in capo al DDL.
A nulla vale, il tentativo sempre presente nelle aule giudiziarie durante gli ultimi anni, di dimostrare un eventuale comportamento imprevedibile, negligente, imprudente, imperito dell’eventuale lavoratore infortunato o peggio ancora deceduto. Ormai appare chiaro che il datore di lavoro, deve porre in essere una serie di cautele che possano prevedere e prevenire tutti i rischi e quindi anche eventuali comportamenti imprudenti/negligenti. Difficilissimo quindi dimostrare che l’evento possa essere ricondotto alla colpa del lavoratore anziché alle omissioni del datore di lavoro.
Nello specifico (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242) in un caso di omicidio colposo, la Corte ritiene corretta la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza di misure di prevenzione e protezione compresa quindi l’imprudenza del lavoratore deceduto.
Anche in questo caso l’incompletezza documentale e la
mancata informazione, possono rappresentare il nesso causale dell’ incidente
mortale e di conseguenza definire con chiarezza le responsabilità datoriali
(anche a fronte di comportamenti imprudenti che dovevano essere previsti e vigilati).
Da quanto sopra, emerge chiaramente che il datore di lavoro rimane il primo responsabile della sicurezza dell’ organizzazione, e che ha giuridicamente l’obbligo di analizzare, individuare, valutare tutti i fattori di rischio presenti all’interno dell’organizzazione stessa, anche ricorrendo alla consulenza ed esperienza del RSPP e tendendo conto dei principi di massima tecnologia applicabile.
L’obiettivo evidenziato dalla normativa e dalle sentenze qui sopra elencate non è quello di censire nel miglior modo possibile decine di rischi e quantificarli, producendo centinaia di pagine del tutto sterili, ma quello più importante di reperire ed attuare in maniera continuativa :
· Tutte le misure di prevenzione e protezione
· Tutte le misure di controllo e di vigilanza
· Tutti gli aspetti procedurali e applicativi (istruzioni, manuali, informazioni ecc)
· I dispositivi di protezione collettiva
· I dispositivi di protezione individuale
· Se necessario aggiornando costantemente
Quello che in questa sentenza allegata colpisce il lettore più attento, non è la motivazione che appare in linea con il quadro giurisprudenziale sopra esposto e con le sentenze degli ultimi anni, quanto il livello di dettaglio evidenziato dal punto di vista tecnico tra le carenze indicate, nell’ argomentare l’incompletezza del DVR in questione.
Si passa quindi da termini generici quali “incompletezza” e/o “errore nella stesura” del DVR delle sentenze citate, ad una accuratezza di carattere tecnico che scende in un dettaglio estremamente definito :
“…ha sottolineato l'incompletezza del DVR, in quanto privo della valutazione del rischio specifico, derivante dalla possibile instabilità dei carrelli elevatori durante le abituali operazioni di movimentazione ed immagazzinamento dei tubi sul piazzale, con particolare riferimento al pericolo derivante dalla potenziale oscillazione del carico e dallo sbilanciamento del muletto (per sovraccarico, basculamento o comunque oscillazione del carrello elevatore) nonché dalla carenza dell'indicazione delle cautele operative atte a fronteggiarlo.”
A nulla sono valse le eccezioni della difesa in merito al carattere di semplicità che il DVR deve avere, così come i non meglio specificati obblighi di procedurizzare alcuni rischi.
Si assiste quindi, ad un deciso perfezionamento del livello di dettaglio e di accuratezza che un DVR deve contenere, scendendo in dettagli tecnici peraltro non banali. Ad oggi, difficile stabilire quanti DVR anche solo tra quelli che valutano i rischi dei carrelli elevatori, contengono questo livello di dettaglio.
E’ nella normale evoluzione del diritto che man mano le sentenze scendano in un dettaglio tecnico che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile.
Di conseguenza appare consigliabile quindi una revisione degli attuali documenti di valutazione dei rischi, che miri da un lato a verificare meglio il livello di dettaglio delle analisi dei rischi effettuate e dall’ altro a migliorare ed ampliare le misure prevenzionali, tecniche e procedurali applicabili, che sono l’unico vero obiettivo del DVR.
Quando entra in vigore
Le sentenze sono importanti in quanto danno indicazioni precise e circostanziate, sono prese dai giudici con la massima competenza ed esperienza, e creano precedenti che devono essere sempre considerati, ma non hanno valore di legge. Il Parlamento ha il potere di ratificare le leggi, i giudici nell’ ordinamento italiano no.
Indicazioni operative
- Revisionare con cura gli attuali documenti di valutazione dei rischi, soprattutto nella parte dei rischi specifici.
- Sbilanciare il più possibile l’attuale DVR , da mero censimento dei rischi presenti a strumento operativo di attuazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione. Non quali siano i problemi, ma come sono e saranno affrontati e risolti.
- Un DVR incompleto inizia a pesare in maniera decisiva in un dibattimento.
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