L’INPS, con il messaggio 15 gennaio 2016 n.141, richiamando la circolare 16/2014, ha ricordato la procedura che deve essere seguita dagli operatori in caso di richiesta del DURC in presenza di certificazione del credito.  

Come si ricorderà il DURC è rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesta la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

In particolare, le funzionalità per il DURC in presenza di una certificazione dei crediti sono descritte nella "Guida al rilascio del DURC in presenza di certificazione del credito", predisposta dal Ministero dell'economia.

Quest’ultimo all'interno della "Piattaforma per la Certificazione dei crediti" (PCC) ha realizzato la funzione di: "Gestione Richieste DURC" riservata ai titolari dei crediti e "Verifica la capienza per l'emissione DURC" rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.

Pertanto i passaggi che dovranno essere eseguiti sono i seguenti:

- verificare che l'impresa/ditta o un suo delegato abbia effettuato la richiesta del DURC su www.sportellounicoprevidenziale.it e inviato alla sede Inps competente la PEC con allegata la richiesta di emissione generata da PCC, il CIP e il numero di protocollo della procedura sportello unico;

- esaminare la situazione contributiva del soggetto e comunicare via PEC a Inail e Cassa Edile l'importo delle irregolarità (circolare n. 16/2014);

- dopo aver quantificato l'ammontare complessivo dei debiti del contribuente nei confronti dei predetti Enti previdenziali, l'Operatore dovrà collegarsi al seguente linkhttp://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/DURC/verifica.xhtmle dovrà inserire nel campo "importo da verificare" il totale generale dei predetti debiti;

- la verifica ha esito positivo qualora l'importo complessivo degli oneri contributivi, riferiti a tutti gli Enti tenuti al rilascio del DURC, risulta pari o inferiore a quello evidenziato dal sistema della Piattaforma come saldo disponibile alla data della verifica. In tal caso il sistema consente di scaricare una certificazione in formato pdf comprovante l'esito della medesima. Pertanto il DURC sarà emesso attestando che il rilascio avviene ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, Decreto Legge n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013.