Durc on line: l'irregolarità è data dalla mancata iscrizione o dal debito contributivo
A cura della redazione
La Cassa Edile di Milano, sul proprio sito internet, ha reso disponibili le risposte alle FAQ relative al servizio DURC ON LINE, tra le quali che la funzione “consultazione regolarità” è liberamente accessibile da chiunque vi abbia interesse e consente solamente di accedere al Durc già emesso ed in corso di validità per il soggetto titolare di un determinato codice fiscale, di visualizzarlo e di scaricarlo in formato PDF.
Se invece si vuole accedere alle altre due funzioni “Richiesta regolarità” e “Liste richieste” è necessario rientrare nell’elenco dei soggetti espressamente individuati dal DM 30/01/2015 consistenti in: Amministrazioni aggiudicatrici, Stazioni appaltanti, Organismi SOA, Amministrazioni pubbliche concedenti o procedenti, l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva ovvero un loro delegato che vi abbia interesse, le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del titolare del credito, in relazione alle cessioni di crediti certificati.
I consulenti del lavoro, i commercialisti e simili, essendo già abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 allo svolgimento di adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, non è necessario che si procurino un’ulteriore delega.
La verifica della regolarità contributiva viene effettuata nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia. A tal fine viene verificata la presenza negli archivi di un CSC edile abbinato al codice fiscale del soggetto per il quale si sta effettuando l’accertamento della regolarità contributiva.
Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione in tempo reale del DURC in formato PDF non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti interessati.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse Edili trasmettono via PEC all’interessato o al soggetto delegato l’invito a regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento della notifica del messaggio di PEC, con indicazione analitica della cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
La regolarizzazione determina la formazione di un Documento di regolarità contributiva.
Trascorso inutilmente il termine per la regolarizzazione il risultato negativo della verifica viene comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione nell’arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta.
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce contributive.
La regolarità sussiste comunque in caso di: rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse Edili sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate (pari o inferiore a Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge) con riferimento a ciascun Istituto e ciascuna Cassa Edile.
Per la Cassa Edile l’assenza di regolarità al momento dell’interrogazione telematica, ovvero della richiesta di verifica della regolarità contributiva, è determinata da: mancata iscrizione: nel caso in cui il codice fiscale non è presente negli archivi degli Enti coinvolti nella verifica; debito contributivo.
Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l’esito.
In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Durc (richiesta ed emissione tramite Sportello Unico Previdenziale) solamente le tipologie di richieste previste dall’articolo 9 del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, ovvero: Durc in presenza di certificazione dei crediti; Durc per pagamenti di debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31/12/2012; Durc richiesti per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari; Durc per la ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma ed ubicati nel Comune di L’Aquila e in altri Comuni del cratere.
Riproduzione riservata ©