DURC on line, in Gazzetta il decreto ministeriale
A cura della redazione
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È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell’1 giugno 2015, il decreto del Ministero del Lavoro, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia, del 30.1.2015 recante semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC on line).
I soggetti abilitati a richiedere il DURC on line sono: amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti; Organismi di attestazione SOA; amministrazioni pubbliche concedenti; amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi; impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.
I predetti soggetti possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e per le imprese del settore edile, le Casse edili. Queste ultime sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La nuova procedura sarà operativa a decorrere dall’1.7.2015 e consentirà di ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva in formato .PDF non modificabile che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge. In particolare sarà utile: per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici; nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia e per il rilascio dell’attestazione SOA.
La verifica della regolarità in tempo reale è diretta ad accertare i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Se l’attestazione non può essere rilasciata perché vengono rilevate irregolarità, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili tramettono via PEC all’interessato o al soggetto delegato (consulente del lavoro, commercialista o altro professionista) l’invito a regolarizzare la situazione indicando analiticamente le cause ostative al rilascio rilevate da ciascuno degli Enti citati.
L’interessato può regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla notifica.
Sono cause ostative alla regolarità le violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.
Le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria.
Ai fini della regolarità contributiva l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente DTL, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
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