La Cassa edile di Milano ha fornito le prime indicazioni utili per l’utilizzo della nuova procedura relativa alla verifica della regolarità contributiva in tempo reale, in vigore dal 1° luglio 2015.
Si ricorda che l’interrogazione telematica avviene in tempo reale e viene effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto il termine di presentazione delle relative denunce retributive (es. verifica effettuata nel mese di luglio 2015 riguarda i versamenti scaduti al 31/05/2015 di competenza della denuncia mensile di aprile 2015).
Non viene considerato grave uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate pari o inferiore a € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa Edile (l’impresa viene ritenuta, di conseguenza, regolare).
L’inquadramento previdenziale nei diversi settori di attività viene effettuato dall’INPS con riferimento all’attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal CCNL applicato. Se un’impresa ha un CSC (Codice Statistico Contributivo) edile, il Durc On-Line riporterà sempre l’esito delle Casse Edili, indipendentemente che l’impresa abbia dipendenti (operai e/o impiegati) oppure no (lavoratori autonomi o società con soli soci lavoranti). Da luglio 2015 anche le imprese senza dipendenti con CSC edile devono essere iscritte alla Cassa Edile; l’iscrizione non comporta l’invio delle denunce ed il pagamento dei relativi contributi, ma è requisito essenziale per il rilascio del Durc On-Line regolare.
Da ultimo si ritiene utile chiarire che i DURC richiesti prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale (ovvero prima del 1° luglio 2015) e in corso di validità possono essere utilizzati nelle ipotesi e nei periodi di validità previsti dalla pre-vigente disciplina.