Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010, riconosce la validità trimestrale del Durc nel settore degli appalti pubblici, facendo seguito alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Il Ministero del Lavoro fa presente che la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) prende atto di recenti orientamenti giurisprudenziali in tal senso.
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007. Il DURC rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia, con validità trimestrale, può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.
Nell'ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi.