La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 7 del 22 aprile 2010, ha riepilogato i contenuti della risposta del Ministero del lavoro circa gli effetti della posizione debitoria acquisita da un’azienda per effetto dell’applicazione del principio di responsabilità solidale e il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Si ricorda, in particolare, che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti, attribuita all’azienda per effetto della responsabilità solidale, non può impedire il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciò in quanto la regolarità contributiva è riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli Enti; pertanto, esclusivamente a questo rapporto e ai relativi adempimenti occorre fare riferimento per attestare la regolarità contributiva.
Per la determinazione del debito solidale, il Ministero del lavoro ha, inoltre, precisato che deve farsi riferimento, oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali, anche alle somme aggiuntive quali interessi civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all’inadempimento contributivo e fiscale. Rientrano nel vincolo di responsabilità solidale gli interessi e le sanzioni civili maturati su debiti previdenziali, assicurativi e/o fiscali (intesi come ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta); mentre sono escluse le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.
Si fa presente, infine, che sia il D.Lgs. n. 276/03 sia la Legge n. 248/06 prevedono la responsabilità solidale per il pagamento dei “trattamenti retributivi”, “contributi previdenziali”, “contributi assicurativi” e “ritenute fiscali”. Quindi le norme non lasciano spazio ad una estensione della responsabilità solidale anche agli interessi e sanzioni civili che, in ogni caso, costituiscono somme aggiuntive che non vanno a diretto vantaggio del lavoratore e non incidono sulla tutela dei suoi interessi e dei suoi diritti.