Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 14 dell’11 aprile 2016, ha affermato che in costanza di contratto di solidarietà è possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti full-time e viceversa, sempre che la trasformazione non determini alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuita nell’accordo.
Pertanto, risultano compatibili con il contratto di solidarietà in essere e non richiedono la stipula di un ulteriore accordo soltanto quelle istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione oraria pattuita – sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti, sia in riferimento al singolo lavoratore interessato – secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti.