Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 21 dell’11 agosto 2016, ha confermato che, in costanza di contratto solidarietà difensivo, è possibile assumere nuovo personale con contratto di apprendistato.

Si ricorda che il contratto di solidarietà difensivo, a seguito delle novità di cui al d.lgs. n. 148/2015, costituisce una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria. La funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste nel mantenimento dei livelli occupazionali. Tuttavia, nel periodo di solidarietà, possono sorgere ulteriori esigenze lavorative, ed è possibile operare una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà. Inoltre, si può verificare l’ipotesi in cui le esigenze di maggior lavoro possono essere soddisfatte soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale. In tal caso, si ritiene possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato. In tal caso andrà osservato il rapporto che deve sussistere, ai sensi dell’art. 42, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, tra apprendisti assunti e maestranze specializzate e qualificate (tre a due, ovvero 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità). Resta inoltre ferma la necessità che il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità dell’apprendistato.