Il Parlamento europeo ha pubblicato un Regolamento in materia di gas fluorurati a effetto serra e un Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

 

Cosa tratta?

Partiamo con l’analizzare il primo dei due Regolamenti, in ordine di pubblicazione, il Regolamento 7 febbraio 2024, n. 573, esso detta le nuove regole di riferimento in materia di gas fluorurati a effetto serra.

In particolare, il provvedimento (che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014), nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050:

  • stabilisce nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro dei gas stessi;
  • prescrive un più puntuale controllo delle perdite mediante più precisi sistemi di rilevamento e la tenuta dei registri;
  • impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso dei gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  • impone condizioni per particolari usi dei gas in questione;
  • stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC);
  • stabilisce norme in materia di comunicazione.

L’altro provvedimento, il Regolamento 7 febbraio 2024, n. 590 stabilisce nuove norme in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono.

In particolare, la disposizione (che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009) è una delle misure per la lotta al cambiamento climatico e per la riduzione delle emissioni nocive:

  • stabilisce disposizioni in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS);
  • impone condizioni sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione;
  • prescrive regole di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'import/export, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

 

Quando entra in vigore?

Entrambi i Regolamenti sono stati pubblicati il 20 febbraio 2024.

Il Regolamento 7 febbraio 2024, n. 573 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (11 marzo 2024). L'articolo 12 e l'articolo 17, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025. L'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione.

Il Regolamento 7 febbraio 2024, n. 590 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11 marzo 2024). L’articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 4 a 15, l’articolo 17, paragrafo 5, e l’allegato VII, punto 2, del presente regolamento si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

 

Indicazioni operative

Divieto totale di immissione sul mercato di diverse categorie di prodotti e apparecchiature che contengono HFC, tra cui alcuni frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol. Inoltre, le nuove norme stabiliscono date specifiche per la completa eliminazione dei gas fluorurati nel condizionamento d'aria, nelle pompe di calore e in diverse tipologie di commutatori.

Divieto per le ODS per quasi tutti gli usi, con deroghe rigorosamente limitate (quali, ad esempio, l'impiego come materia prima per la produzione di altre sostanze, o come agenti di fabbricazione, nei laboratori e per la protezione antincendio in applicazioni speciali come il materiale militare e gli aerei).