Dubbi di Confindustria sull'attività di consulenza-vigilanza della DPL
A cura della redazione
Confindustria, con una recente nota del mese di settembre 2004, ha espresso dubbi circa la possibilità di far conciliare l'attività di vigilanza e di consulenza in capo agli ispettori della DPL così come previsto dal DLgs 124/2004 di riforma dei servizi ispettivi in materia di lavoro.
Spiega infatti Confindustria è difficile per l'ispettore in sede di verifica non esercitare funzioni di vigilanza ma di semplice consulenza in presenza di situazioni che presentano dubbi di legittimità.
Inoltre l'utilizzo degli istituti della diffida, disposizione e prescrizione saranno utilizzati dagli ispettori soltanto in casi particolari. Più precisamente:
la diffida sarà utilizzata nel caso di accertata violazione di norme di legge che prevedono solo sanzioni amministrative
la disposizione sarà utilizzata nel caso in cui l'illecito riguardi norme che non regolamentano in modo dettagliato la fattispecie, ma rimettono all'organo amministrativo la facoltà di specificare il contenuto dell'obbligo normativo
la prescrizione sarà utilizzata nel caso in cui i comportamenti integrino ipotesi di ilelciti penali punibili con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda.
Inoltre per quanto riguarda la diffida accertativa emessa dall'ispettore per crediti patrimoniali del lavoratore con provvedimento del Direttore della DPL acquista titolo esecutivo, con la conseguenza che il lavoratore che vuole ottenere il soddisfacimento del proprio credito potrà immediatamente procedere alla notifica del precetto.In questo caso spiega Confindustria il giudice dell'opposizione non ha alcun potere di sospendere l'esecuzione, anzi questa può essere ottenuta solo con un'apposita domanda cautelare ex art.700 c.p.c. prima del pignoramento, limitando fortemente la difesa del datore di lavoro.