La DRL Lombardia, con la nota 23/08/2006 n.10250, ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito alla corretta tenuta del registro infortuni. Prima di tutto la Direzione regionale ha ricordato che la competenza ad effettuare accertamenti e a contestare le violazioni sulla corretta tenuta del registro infortuni spetta agli Ispettori del lavoro. Invece la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è assegnata all'ASL. Questa vigilanza può essere effettuata anche dagli Ispettori del lavoro nei soli casi in cui l'attività svolta dall'azienda comporta rischi particolarmente elevati (costruzioni edili, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, montaggio e smontaggio di prefabbricati, lavori in sotterraneo e in galleria, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei). La data a partire dalla quale sorge l'obbligo della tenuta del registro infortuni è quella in cui il datore di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il primo lavoratore. Risulta quindi sanzionabile il comportamento del datore di lavoro che, all'atto dell'ispezione, non ha ancora istituito il registro ovvero l'ha istituito in ritardo rispetto alla data di insorgenza dell'obbligo. In entrambi i casi comunque è possibile ricorrere alla diffida a regolarizzare prevista dall'art. 13 del DLgs 124/2004. Infine la DRL prende in considerazione la conservazione del registro degli infortuni sul luogo di lavoro. Non vi sono problemi quando le aziende hanno sedi stabili, costituite da un unico complesso raggruppato e con propri uffici amministrativi. Invece in caso di lavori di breve durata o sedi dove operano pochi lavoratori sprovvisti di adeguata attrezzatura amministrativa, il registro infortuni deve essere tenuto nella sede della direzione dell'impresa. Pertanto per le aziende che operano nelle costruzioni edilizie il registro va tenuto sul posto di lavoro e solo in via eccezionale presso la sede aziendale. Spetterà comunque agli ispettori del lavoro valutare se sussistono le predette condizioni di eccezionalità.