La DRL Abruzzo, rispondendo ad un quesito il 6/07/2006, ha precisato che nel caso in cui vi sia contrasto tra la normativa regionale e le clausole contenute nel contratto collettivo applicato relative alla formazione per l'apprendista la prevalenza va riconosciuta alla regolamentazione regionale, dato che a giudizione del Ministero del lavoro (circ. 30/2005) quella contrattuale è sussidiaria alla seconda. Ne consegue che quando vi sono in atto sperimentazioni regionali, le parti sociali devono uniformarsi ad essa e mettere a regime il nuovo apprendistato. Infine, precisa la DRL, in base a quanto stabilito dall'art. 49, c.5, lett. b) del DLgs 276/2003 ai CCNL viene assegnato in via sussidiaria il compito di determinare le modalità di erogazione e dell'articolazione della formazione esterna o interna all'azienda.