Sulla G.U. n. 222/2020 è stato pubblicato il DPCM 7/09/2020 con il quale il Governo differisce fino al 7 ottobre p.v. le misure in precedenza adottate con il DPCM del 7 agosto 2020 e con le Ordinanze del Ministero della salute del 12 e 16 agosto 2020 sulle procedure di ingresso in Italia da parte di soggetti provenienti da Croazia, Grecia, Malta e spagna e sull’obbligo di indossare le mascherine dalle ore 18.00 alle ore 6.00 anche all’aperto e di tenere chiuse le discoteche.

Riguardo agli ingressi in Italia il nuovo DPCM prevede che l’obbligo di effettuare il tampone, di dichiarare al vettore o all’ASL lo Stato di provenienza e l’isolamento domiciliare non trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati all’art. 6, cc 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020, tra cui: l’equipaggio dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante, alle persone da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano oltre agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competete autorità sanitaria.

Al predetto elenco sono stati aggiunti anche i soggetti che devono fare ingresso per ragioni non differibili, tra cui la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale.

Le modifiche hanno interessato anche gli allegati. In particolare sono stati modificati gli allegati 15 e 16 contenenti rispettivamente le linee guida sul trasporto pubblico e sul trasporto scolastico.

Inoltre nell’allegato 20, sugli spostamenti da e per l’estero, è stato integrato l’elenco B contenente gli Stati nei cui confronti ci sono meno restrizioni, soprattutto se per comprovati motivi di lavoro. Sono stati aggiunti, tra gli altri, la Groenlandia, le Azzorre e Madeira, le isole del Faer Oer e Gibilterra.