Doppia imposizione per il pilota residente in Italia di aerei di compagnia di volo con sede all’estero
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, a Telefisco 2021, ha risposto ad un quesito precisando che il pilota con residenza in Italia, dipendente di una società di volo portoghese, potrà essere tenuto ad adempiere alle imposte dovute nel nostro Paese, oltre a quanto dovuto nello Stato in cui ha sede l’impresa che lo ha assunto.
L’eventuale doppio versamento delle imposte viene poi risolto ricorrendo al credito d’imposta di cui all’art. 22 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Portogallo.
Secondo l’Agenzia delle entrate ciò è dipeso dal fatto che l’art. 15 della citata convenzione non contiene il termine “soltanto” quando indica il Paese nei cui confronti è sorta l’obbligazione impositiva. Termine che invece compare in altri articoli.
Ne consegue che in mancanza di tale concetto, allo Stato (Italia) diverso da quello individuato come titolato ad assoggettare il reddito ad imposizione (nel caso in esame il Portogallo, dove è ubicata la sede dell’impresa che ha alle dipendenze il lavoratore subordinato) non è impedito di sottoporre a tassazione tale reddito.
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