Dopo l'OK della Camera il DDL Jobs Act passa al Senato per l'approvazione definitiva
A cura della redazione
La Camera dei Deputati, nella seduta del 25 novembre 2014 ha approvato il testo modificato dalla Commissione Lavoro del DDL Jobs Act che ora passa al Senato (n.1428-B) in terza lettura per il via libera definitivo. Il voto in aula è previsto per il 3 o 4 dicembre.
Sono molte le novità introdotte dalla Camera dei Deputati rispetto al testo che era stato licenziato dal Senato della Repubblica. Di seguito si segnalano le modifiche apportate ai singoli principi e criteri direttivi contenuti nel provvedimento di delega:
- esclusione del riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione salariale per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa: è stato specificato che il principio concerne le sole fattispecie di cessazione "definitiva".
- semplificazione delle procedure burocratiche nella concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale, attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, e la possibile introduzione di meccanismi standardizzati: è stato precisato che tali meccanismi devono essere definiti a livello nazionale.
- estensione dell’ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con l’esclusione, in ogni caso, degli amministratori e dei sindaci): è stato specificato che tale estensione è operata fino al superamento del medesimo istituto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e di quelli per l'autoimprenditorialità: è stata inserita l'ipotesi, nell'àmbito dei citati incentivi, dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti.
- razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio: è stato specificato che le nuove norme devono essere intese a favorire l'inclusione sociale di tali soggetti, oltre a favorire, come già previsto dalla precedente versione del disegno di legge, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro dei medesimi, ed è stato aggiunto il criterio di valorizzazione delle competenze delle persone.
- valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro: è stato esteso il suddetto criterio di valorizzazione delle sinergie agli operatori del terzo settore ed a quelli dell'istruzione secondaria, professionale ed universitaria ed è stato specificato che le medesime sinergie sono conseguibili anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati;
- definizione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia nazionale per l’occupazione e l’INPS, a livello sia centrale sia territoriale: è stato aggiunto il principio di delega di coordinamento delle funzioni dei due soggetti, nonché la finalità del conseguimento, mediante il raccordo ed il coordinamento in esame di una maggiore integrazione delle politiche attive e di quelle di sostegno al reddito;
- incentivazione della ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione dell’utenza basati sull’osservazione statistica: è stato precisato che i suddetti percorsi personalizzati riguardano, in generale, sia l'istruzione e la formazione professionale sia il lavoro;
- razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro: è stata prevista la riduzione drastica, anziché il dimezzamento, come nella versione precedente del disegno di legge, del numero di atti di gestione, inerenti al medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
- revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro: è stato specificato che tale revisione è operata anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;
- promozione del contratto a tempo indeterminato, mediante la configurazione del medesimo in termini di maggiore convenienza, come oneri diretti ed indiretti, rispetto agli altri tipi di contratto: è stato stabilito che l'istituto contrattuale predetto deve rappresentare la forma comune di contratto di lavoro, mentre la versione precedente adoperava la locuzione forma privilegiata.
- definizione di una disciplina, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, di tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio: sono stati aggiunti i seguenti principii: 1) l'esclusione, per i licenziamenti determinati da motivi economici e ritenuti illegittimi, della possibilità della reintegrazione del lavoratore (nel posto di lavoro); 2) la limitazione ai licenziamenti nulli (ivi compresi quelli discriminatori) ed a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato del suddetto diritto alla reintegrazione; 3) la previsione, per i licenziamenti illegittimi diversi da quelli soggetti alla reintegrazione, di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio; 4) la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento.
- revisione delle norme sui controlli a distanza: è stato specificato che essa concerne i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro; la revisione, come già previsto dalla precedente versione del disegno di legge, deve tener conto dell’evoluzione tecnologica e contemperare le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
- introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo: il riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa è operante fino al superamento dei medesimi.
- possibilità di ampliamento della concreta applicazione dell'istituto del lavoro accessorio nei diversi settori produttivi, per le attività lavorative discontinue ed occasionali, attraverso l'elevazione dei limiti annui di importo dei relativi compensi (con contestuale rideterminazione delle relative aliquote previdenziali e ferma restando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati): tale ampliamento deve essere operato secondo linee coerenti con il principio di delega concernente l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti (per i rapporti di lavoro), ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali.
- integrazione dell’offerta di servizi, forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi: viene specificato che si tratta dell'offerta di servizi per le cure parentali (il testo precedente faceva riferimento ai servizi per l'infanzia) e che l'integrazione deve essere operata in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative.
La Camera ha poi aggiunto il principio di delega che prevede l’introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza e i principii di delega di semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e di riordino delle procedure inerenti alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro.
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