La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 1938/2024 ha deciso che il lavoratore che rientra in Italia dopo un periodo di distacco temporaneo all’estero, può fruire del regime agevolato degli impatriati, sempre che sussistano i requisiti di cui all’art. 16 del Dlgs 147/2015.​

Nel caso sottoposto al giudizio dei giudici di Milano, un lavoratore, dopo essere tornato in Italia a seguito di distacco all’estero durato oltre il periodo minimo biennale, aveva presentato istanza di interpello all’Agenzia delle entrate affinchè venisse data conferma della possibilità di applicare il regime degli impatriati.

L’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello, non ha condiviso l’interpretazione del contribuente, negando il regime agevolato.​

L’istante ha così impugnato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate davanti alla Corte di giustizia tributaria di Milano la quale ha accolto la tesi del contribuente, sul presupposto che, se il legislatore avesse voluto escludere l’ipotesi del distacco, l’avrebbe espressamente specificato nel testo della norma, come ad esempio in passato previsto nel precedente regime dei “controesodati” del 2010.​

A nulla rileva la posizione già assunta dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello, dato che, secondo i giudici, le risoluzioni e le circolari ministeriali, in quanto subordinate nella gerarchia delle fonti, non possono modificare o integrare la legge.