L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21 del 27 aprile 2020, ha chiarito che le erogazioni liberali in denaro di cui all’art. 66 del D.L. 18/2020 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L.gs. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.

Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 66 (detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le persone fisiche; piena deducibilità per i soggetti titolari di reddito di impresa), è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tuttavia, attese le disposizioni previste dall’art. 99 del D.L. 18/2020 (apertura di conti correnti dedicati da parte della Protezione Civile), è sufficiente, ai fini della detrazione di cui all’art. 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Con riferimento, invece, alle erogazioni di denaro pervenute alla Protezione Civile, per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della L. 133/1999 (ONLUS, fondazioni, ecc.), si ritiene che, i contribuenti per godere delle agevolazioni previste dal citato art. 66 devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al DPCM 20.6.2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione Civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.