L’INPS, con la circolare n. 51 del 23 marzo 2018, ha chiarito, stante anche il mutato orientamento giurisprudenziale, che l’AVIS nazionale e le sue strutture territoriali dotate di personalità giuridica vanno escluse dalla categoria degli enti pubblici e devono essere qualificate come soggetti aventi natura privatistica.

In considerazione di quanto sopra, si rende necessaria una riclassificazione, con gli inevitabili riflessi che l’esclusione dalla categoria degli enti pubblici comporta sia in ordine all’applicazione della disciplina degli assegni per il nucleo familiare sia - più in generale - in ordine all’assetto della contribuzione dovuta.

Pertanto, le Strutture territorialmente competenti dell’INPS provvederanno a riclassificare le posizioni riferite all’AVIS nazionale e alle AVIS locali nel settore terziario (c.s.c. 70706), con il codice Ateco2007 88.99.00 e con il c.a. 0J (Fondo d’integrazione salariale).