L’INPS, con la circolare n. 15 del 29 gennaio 2018, ha aggiornato gli importi dei contributi che i datori di lavoro devono versare per il personale domestico occupato nel 2018, tenendo conto che la variazione rilevata dall’Istat è stata pari all’1,1%.

L’INPS sottolinea, innanzi tutto, che sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Le nuove aliquote senza contributo addizionale sono le seguenti: – retribuzione fino a euro 7,97, contributo euro 1,41 di cui 0,35 a carico lavoratore (con CUAF); – retribuzione oltre euro 7,97 fino a euro 9,70, contributo euro 1,59 di cui 0,40 a carico lavoratore (con CUAF); – retribuzione oltre euro 9,70, contributo euro 1,94 di cui 0,49 a carico lavoratore (con CUAF). Invece, se l’orario di lavoro è superiore a 24 ore settimanali: contributo euro 1,02 di cui 0,26 a carico lavoratore (con CUAF).

La circolare riporta anche una seconda tabella relativa ai rapporti con la maggiorazione del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato: – retribuzione fino a euro 7,97, contributo euro 1,51 di cui 0,35 a carico lavoratore (con CUAF); – retribuzione oltre euro 7,97 fino a euro 9,70, contributo euro 1,70 di cui 0,40 a carico lavoratore (con CUAF); – retribuzione oltre euro 9,70, contributo euro 2,07 di cui 0,49 a carico lavoratore (con CUAF). Invece, se l’orario di lavoro è superiore a 24 ore settimanali: contributo euro 1,10 di cui 0,26 a carico lavoratore (con CUAF).