L’INPGI, con la circolare 28/05/2019 n.4, ha ricordato che l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti a decorrere dal 1° gennaio2018, spetta anche in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con i giornalisti.

La delibera n. 45 del 25 ottobre 2018, nell’estendere il beneficio dell’esonero contributivo anche ai giornalisti assicurati presso l’INPGI, ha subordinato però l’efficacia delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e conseguentemente la fruizione del beneficio alla stipula di una convenzione tra INPGI e INPS.

Nelle more del perfezionamento di detta convenzione, l’INPGI ha colto l’occasione per riepilogare le modalità ed i termini per richiedere il beneficio contributivo.

In particolare l’INPGI ha evidenziato che l’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati  a condizione che  il lavoratore non sia stato precedentemente occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. La misura dell’esonero è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 3.000,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Pertanto l’esonero contributivo è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, e che procedano, quindi, con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purché il giornalista non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2018 è pari alla metà dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione INPGI: i premi per l’assicurazione contro gli infortuni; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91; il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del  2/09/2009. Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014; il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale.

Il beneficio è riconosciuto, a domanda, da presentarsi all’INPGI da parte del datore di lavoro - a pena di decadenza - entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o della eventuale trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro a termine.

Per le assunzioni effettuate dal 1/01/2018 ad oggi, come previsto dalla suddetta delibera INPGI, il beneficio dell’esonero contributivo potrà essere richiesto entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 13 maggio 2019 e resa pubblica con la pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale www.inpgi.it.

Di conseguenza, saranno considerate prodotte in tempo utile le richieste di esonero pervenute all’INPGI entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente circolare (scadenza 27/06/2019).

A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.