Il Ministero del lavoro, con il decreto 21/03/2023 (G.U. n. 110/2023), in attuazione dell’art. 1, c. 286 della Legge 197/2022, ha fornito le prime indicazioni relative alla possibilità riconosciuta ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti pensionistici per Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per IVS.

In sostanza, se il lavoratore decide di rinunciare a Quota 103, continua a prestare attività lavorativa fino al raggiungimento dei requisiti dei tradizionali e il datore di lavoro non effettua più il versamento all’INPS della quota di contributi previdenziali a carico dipendente.

Le somme pari alla quota di contributi predetta ed erogate al lavoratore in busta paga, sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

L’obbligo per il datore di lavoro di versare all’INPS la quota dei contributi a carico lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile.

Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati all’INPS cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta ovvero con il conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

La facoltà può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. La facoltà può essere revocata e gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.

Per fruire dell’incentivo il lavoratore deve darne comunicazione all’INPS. Quest’ultimo certifica al lavoratore il raggiungimento dei requisiti per Quota 103 e ne dà comunicazione al datore di lavoro entro 30 giorni dalla richiesta.

Il datore di lavoro, acquisita la certificazione, riconosce l’incentivo al lavoratore nei termini sopra ricordati, ed eventualmente procede al recupero, a conguaglio, dei contributi già versati.

Se il lavoratore cambia datore di lavoro, l’incentivo continua ad essere riconosciuto in automatico previa comunicazione dell’INPS al nuovo datore di lavoro.

In ogni caso le istruzioni operative saranno fornite dall’INPS.