Il Ministero del Lavoro, con la nota 19 dicembre 2008 n. 52, nel rispondere ad un interpello della Confcommercio, ha fornito alcuni chiarimenti in merito le modalità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
L'articolo 18, comma 1, lett. o) del suddetto decreto, infatti, prevede che tra gli obblighi del datore di lavoro, vi sia quello di consegnare al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento delle proprie funzioni, copia del documento di valutazione dei rischi, senza specificarne tuttavia le modalità.
Al riguardo, Il Ministero, in risposta al suddetto interpello, ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l'adempimento dell'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.