Documenti informatici: l'imposta di bollo si versa con il mod. F24
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 146/2014, è stato pubblicato il DM 17/06/2014, che all’art. 6 dispone che l’imposta di bollo sui documenti informatici deve essere assolta con il modello F24 on line in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
I documenti che formano oggetto della predetta disposizione sono quelli definiti dal DLgs 82/2005 e dai decreti attuativi.
Restano in ogni caso esclusi i documenti di lavoro (contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti, senza che assuma rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura della prestazione convenuta) nei cui confronti continua a valere l’esenzione dall’imposta di bollo così come previsto dagli artt. 25 e 26 della Tabella, allegato B, annessa al DPR 642/1972.
L’imposta di bollo è invece dovuta sulle quietanze relative ai compensi corrisposti ai lavoratori perle prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, dato che (come ricordato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 36E/2002) non è sufficiente l’assimilazione di tali compensi ai redditi di lavoro dipendente per superare la formulazione letterale dell’art. 26 della predetta Tabella che riconosce l’esenzione alle quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.
In merito all’imposta di bollo, si ricorda che dallo scorso anno, per effetto dell’entrata in vigore del DL n. 43/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 71/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, gli importi sono passati da 1,81 euro a 2 euro e da 14,62 euro a 16 euro. I rincari sono in vigore dal 26 giugno 2013, ovvero dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. della legge di conversione.
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