DL semplificazioni: confermato l’addio al LUL telematico
A cura della redazione
Martedì 29 gennaio 2019, il Senato della Repubblica, con 142 voti favorevoli, 74 contrari e 10 astensioni, ha approvato il ddl di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (che passa ora alla Camera dei deputati), in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (A.S. n. 989), che tra le varie disposizioni prevede anche l’ampliamento del lasso temporale (portandolo da 3 a 24 mesi) entro il quale il datore di lavoro che ha omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è punibile né assoggettabile a sanzione amministrativa.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 (così come modificato dall’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 8/2016) attualmente dispone che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti i sia considerato non più reato ma illecito amministrativo al verificarsi di specifiche condizioni. Più specificamente, che la depenalizzazione opera a condizione che l’omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui (nel qual caso sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro). In ogni caso, il datore di lavoro non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa se provvede al versamento delle richiamate ritenute entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Un altro emendamento approvato riconosce la possibilità per l’INPS di acquisire d’ufficio determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole.
In particolare la norma dispone che i dati che possono essere acquisiti d’ufficio dall’INPS, tra quelli previsti per la denuncia aziendale che (ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.Lgs. 375/1993) i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti e della gestione dell’anagrafe delle aziende agricole, sono quelli che concernono:
- l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
- l’indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
- il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento
Un altro emendamento approvato propone di modificare l’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, il quale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
La disposizione mira a consentire l’accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti attualmente esclusi, quelli, cioè, che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018. In base alla proposta, il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:
– prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
– seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
– rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Infine il provvedimento conferma l’eliminazione dell’obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro.
Più precisamente, l’art.3 abroga l’art. 15 del D.Lgs. 151/2015 che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (termine originariamente fissato al 1° gennaio 2017 e differito, da ultimo, dall’art. 1, c. 1154, della L. 205/2017), che il Libro unico del lavoro fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e che demandava ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel citato Libro unico.
Relativamente al settore agricolo, si ricorda che l’art. 8, c. 2, della L. 199/2016 (come modificato dal richiamato art. 1, c. 1154, della L. 205/2017) dispone che, dal 1° gennaio 2019, il passaggio al nuovo sistema di denuncia contributiva mensile all’INPS per le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli sia operativo (Uniemens agricolo), specificando, inoltre, che i dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, siano resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.
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