Il Consiglio del Ministri, nella seduta, n. 57 del 06/12/2012, ha approvato un decreto legge, c.d. salva sanzioni, che contiene disposizioni urgenti per il tempestivo adeguamento statale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, quali il superamento di procedure di infrazione e di contestazioni, ovvero atti normativi e amministrativi, non pienamente conformi al diritto dell’UE.
Tra le disposizioni di maggiore interesse, si evidenziano quelle contenute nel capo IV riferite al lavoro. Più precisamente, modificando il DLgs 151/2001, l’indennità di maternità viene estesa anche alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. L’indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto. L’indennità giornaliera è pari all’80% della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Sempre in merito alla maternità, viene previsto che la contrattazione collettiva possa stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La lavoratrice che ne vuole fruire dovrà darne preavviso almeno 15 giorni prima indicando l’inizio e la fine del congedo. Inoltre datore di lavoro e lavoratore possono mantenersi in contatto durante il periodo di congedo al fine di concordare adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il DL salva sanzioni apporta modifiche anche ai criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato previsti dall’art. 8 del DLgs 368/2001. In particolare non si fa più riferimento alla durata (erano computabili solo quelli con durata superiore a 9 mesi) ma sul numero medio ponderato mensile di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro. I lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all’attività svolta.