Sul S.O. n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277, è stata pubblicata la legge 286 del 24 novembre 2006, di conversione, con modificazioni, del D.L. 262/2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Le disposizioni, ora a tutti gli effetti legge dello Stato, che interessano il mondo del lavoro sono di seguito riepilogate: - Accertamenti - viene stabilito che gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione saranno impegnati ad orientare le attività operative all'evasione fiscale, al contrasto dell'impiego irregolare, al gioco illegale e alle frodi negli scambi intracomunitari (art. 1, c. 14). - Pignoramento crediti verso terzi - Il provvedimento, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando i limiti previsti dall'art. 545 del C.p.C., stabilisce che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione prevista dall'art. 543 del C.p.C., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario fino a concorrenza del credito cui si procede (art. 2, c. 6). - Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta - Il legislatore, ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate, prima di provvedere ad effettuare un rimborso d'imposta, verifica che il beneficiario risulti o meno iscritto a ruolo e, in caso affermativo, l'Agenzia trasmette all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo stesso apposita segnalazione. L'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo, nel frattempo, l'azione di recupero. Il debitore ha tempo 60 giorni per accettare o meno la proposta (art. 2, c. 13). - Non residenti - Per l'anno 2006, ai non residenti, si continua ad applicare la deduzione per la progressività della tassazione c.d. "no tax area" (art. 2, c. 24). - Stock option - Vengono confermate le modifiche al comma 2-bis dell'art. 51 del TUIR, in materia di condizioni per escludere dal reddito di lavoro dipendente il guadagno derivante dall'esercizio dell'opzione del piano di stock option (art. 2, c. 29). In particolare le condizioni sono ora le seguenti: a - il prezzo pagato al dipendente deve essere almeno pari al valore delle azioni al momento dell'offerta; b - la partecipazione, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente devono rappresentare una percentuale di diritto al voto esercitatile in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale, non superiore al 10%; c - l'opzione deve essere esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; d - al momento in cui l'opzione è esercitatile la società risulti quotata in mercati regolamentari; e - il beneficiario mantenga per almeno i 5 anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi 5 anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. - Addizionale all'IRPEF - Le regioni potranno deliberare la maggiorazione dell'aliquota di addizionale all'IRPEF (massimo fino all'1,40%) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce - in precedenza il termine era fissato al 30 novembre (art. 2, c. 70). - Auto in uso promiscuo - Confermata la decorrenza retroattiva (dal 1°-1-2006) dell'aumento del fringe benefit convenzionale derivante dall'assegnazione dell'auto aziendale ai dipendenti in uso promiscuo (art. 2, c. 70). Il fringe benefit annuo (riproporzionabile in trecentosessantacinquesimi) è ora calcolato applicando il costo chilometrico ACI al 50% della percorrenza media fissata in 15.000 chilometri (in pratica costo chilometrico ACI per 7.500 chilometri). Conseguentemente, occorrerà procedere ad effettuare i necessari conguagli sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi. Il costo dell'auto assegnata ad uso promiscuo è deducibile dal reddito d'impresa nella misura pari all'importo costituente reddito di lavoro per il dipendente. - Interpello in materia di lavoro - Viene precisato che possono inoltrare istanza di interpello, a norma del D.Lgs. 124/2004 (riforma delle ispezioni), i seguenti soggetti (art. 2, c. 113): a - organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e degli enti pubblici economici; b - organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c - consigli nazionali degli ordini professionali. L'interpello, che deve riguardare la normativa di competenza del Ministero del Lavoro deve essere inoltrato (solo per via telematica) direttamente alla Direzione generale di quest'ultimo. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli esclude l'applicazione delle sanzioni penali, amministrative e civili. - INAIL e rivalutazione rendite - Il provvedimento stabilisce che la rivalutazione annuale delle rendite INAIL è effettuata, su delibera del C.d.A. dell'istituto, dal Ministero del lavoro, previa conferenza dei servizi con il Ministero dell'economia e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute (art. 2, c. 114). - Premi INAIL autotrasporto - Vengono stanziati ulteriori 120 milioni di euro per la riduzione dei premi INAIL (anno 2006) per i dipendenti (autisti) delle imprese di autotrasporto per conto terzi (art. 2, c. 115). - Agricoltura - Il provvedimento conferma, per le aziende in crisi, che all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5% (art. 2, c. 116). Le imprese in crisi sono quelle individuate all'art. 5, c. 3-bis, del D.L. 202/2005 (L. 244/2005) e cioè le imprese di allevamento avicolo, le imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.