Divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale ; uno dei primi casi di applicazione pratica dell’ ordinanza di misura interdittiva.
A cura della redazione
In seguito ad un infortunio mortale in un cantiere edile, personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma ha notificato al titolare della ditta l’ordinanza di misura interdittiva del divieto temporaneo (per la durata di sei mesi) di esercitare l’attività imprenditoriale.
Cosa tratta:
L’INL comunica che in rapporto ad un infortunio mortale avvenuto in aprile in un cantiere edile della provincia di Roma, gli ispettori del INL stessa hanno notificato al titolare della ditta, un’ordinanza interdittiva della durata di sei mesi che riporta il divieto di esercitare l’attività imprenditoriale.
Tutti gli accertamenti effettuati dopo l’incidente da parte degli ispettori del INL di Roma e degli ispettori della procura, hanno rilevato tutte le evidenze necessarie ad emettere uno dei primi provvedimenti di misura cautelare in Italia di questo genere.
Nell’innovativo (quanto incisivo) provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), su richiesta della Procura di Roma, si legge testualmente che l’applicazione della misura interdittiva appariva obbligata perché l’indagato avrebbe in altro modo potuto continuare a svolgere l’attività lavorativa (che ad oggi è stata preclusa alla ditta individuale omonima) con altre società. Il testo evidenzia anche
- Una palese e macroscopica violazione delle norme di sicurezza da parte della ditta gestita dall’indagato,
- Gravi e reiterate violazioni della normativa antinfortunistica,
- Soprattutto l’assenza di qualsivoglia direttiva o modello di organizzazione del lavoro, atti a salvaguardare l’incolumità degli operai.
Il G.I.P., ha quindi emesso una misura interdittiva nei confronti dell’ indagato, che si aggiunge alla sospensione dell’ attività, già disposta dal INL di Roma in seguito all’ incidente e in applicazione di quanto disposto dall’ art.14 del D.l.gs. 81/08 e sss.mm. che interrompe l’attività imprenditoriale dell’ azienda.
Per la costituzione italiana, il soggetto anche se sia gravemente indiziato del reato è da ritenersi presunto innocente fino all’emissione della sentenza definitiva, ma in questo caso, viste le gravi carenze in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si è deciso di applicare un provvedimento incisivo, teso a colpire ed interdire la persona fisica, in tema di omicidi sul lavoro e con l’obiettivo chiaro che non possa commettere altri reati.
Quindi si profila per il futuro, soprattutto nel caso di gravi violazioni, un doppio binario :
- da un lato la sospensione certa dell’ attività dell’ azienda, e la conseguente applicazione delle sanzioni del caso e delle sanzioni aggiuntive di recente istituzione,
- dall’ altro l’interdizione del datore di lavoro per un certo numero di mesi.
Rif. Sito INL
Quando entra in vigore
- I provvedimenti intrapresi dai GIP in corso di indagine, sono importanti in quanto danno indicazioni precise e circostanziate, sono mossi dai giudici con la massima competenza ed esperienza, e creano precedenti che devono essere sempre considerati, ma non hanno valore di legge. Il Parlamento ha il potere di ratificare le leggi, i giudici nell’ ordinamento italiano no.
Indicazioni operative
- Per anni, il provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali, è stato vincolato al concetto di “reiterate” violazioni. Dopo le modifiche della miniriforma di dic. 2021, non è più necessario reiterare il reato ma è sufficiente reperire le carenze elencate in allegato 1 del DLgs 81/08
- Alle sanzioni delle carenze contestate si aggiunge quindi la sospensione dell’ attività imprenditoriale, che sarà ammessa alla riapertura solo dopo aver sanato le carenze, pagato le relative sanzioni e dopo aver ricevuto il via libera alla riapertura, pagato anche le sanzioni aggiuntive.
- Nel frattempo, i dipendenti corrisponderanno tutti gli emolumenti anche ad attività sospesa.
- A quanto sopra, ad oggi si può aggiungere in scenari complessi ed evidenti carenze, l’interdizione dell’ imprenditore.
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