Divieto di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione nel periodo COVID-19
A cura della redazione

Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza 07 gennaio 2021 n.578, ha deciso che il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione del lavoratore, poiché tale ipotesi rientra nel licenziamento per GMO vietato durante il periodo emergenziale da Covid-19.
Nel caso esaminato dai giudici di merito, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per a seguito di una sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione, accertata dal medico competente.
Secondo il Tribunale di Ravenna tale licenziamento rientra sicuramente certamente nell’alveo dei recessi basati su motivi oggettivi, con la conseguenza che ricade nell’ambito applicativo del blocco dei licenziamenti per GMO, di cui all’art. 46 del c.d. Decreto Cura Italia, dovendo considerarsi destinataria delle stesse ragioni di tutela economica e sociale che stanno alla base di tutti gli altri recessi che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire.
Infatti, per il lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, il licenziamento può essere evitato riorganizzando il lavoro al fine di permettere al lavoratore di continuare a svolgere l’attività lavorativa, anche eventualmente svolgendo mansioni inferiori.
Pertanto il Tribunale di Ravenna ha accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando la nullità del recesso, in quanto contrario a norme di legge vigenti.
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