Divieto di licenziamento per tutto il periodo autorizzato di CIGO o CIGS senza contributo addizionale
A cura della redazione
L’INL, con la nota 16/07/2021 n.5186, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al divieto di licenziamento da parte delle aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali durante il periodo covid.
In particolare, l’art. 8, comma 9, del D.L. n. 41/2021 ha previsto per le aziende destinatarie della CIGO il blocco dei licenziamenti collettivi ex artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991 e individuali per g.m.o. ex art. 3 L. n. 604/1966, nonché la sospensione delle procedure di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, fino al 30 giugno 2021.
Il comma 10 del medesimo articolo, relativamente alle imprese aventi diritto all’assegno ordinario e alla CIGD di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22 quater, D.L. n. 18/20, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA, ha esteso le citate preclusioni fino al 31 ottobre 2021.
Il D.L. 73/2021 e il D.L. 99/2021 hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021. In particolare:
- per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 (articolo 4, comma 2, D.L. 99/2021) in virtù della possibilità di accedere a ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dall’effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;
- per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della Cigo, la possibilità di licenziare è inibita ai sensi degli articoli 40, commi 4 e 5, e 40-bis, commi 2 e 3, del D.L. 73/2021, ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e, 40-bis, comma 1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021. In questo caso il divieto di licenziamento è collegato alla domanda di integrazione salariale e quindi al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.
A questi si aggiunge anche che l’articolo 40, comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. Va, tuttavia, considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto ad evitare esuberi e licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all’articolo 21, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015.
Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/1966 riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, è stato predisposto un apposito modello di istanza (Modulo INL 20/bis).
Il medesimo modulo potrà essere utilizzato per reiterare le istanze riguardanti le procedure di conciliazione in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. 18/2020 (articolo 46, D.L. 18/2020, come modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera a), D.L. 34/2020) in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto.
Infine, l’agenzia ispettiva chiarisce che l’eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione ai sensi degli articoli 40, comma 3, e 40-bis, comma 1, successivamente alla definizione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.
Riproduzione riservata ©