L’INPS, con il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, ha chiarito che – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ex art. 14, D.L. 104/2020 (L. 126/2020) – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore. Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. 22/2015.

Allo scopo, si ricorda che l’art. 14, c. 3, del citato D.L. 104/2020 (l. 126/2020), prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Tale previsione è contenuta, altresì, nell’art. 1, c. 311, della L. 178/2020, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo art. 1, valide fino al 31 marzo 2021.