Divieto di discriminazione uomo donna anche nella previdenza complementare
A cura della redazione
La Covip, con la delibera 22 maggio 2019, ha deciso che è vietata qualsiasi discriminazione diretto o indiretta tra uomini e donne in merito alle condizioni di accesso alle forme pensionistiche complementari collettive, ai sensi dell’art.30-bis, c. 1, del D.Lgs. 198/2006.
Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l’adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di parti-colare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso.
Inoltre, è vietata, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
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