La Covip, con la delibera 22 maggio 2019, ha deciso che è vietata qualsiasi discriminazione diretto o indiretta tra uomini e donne in merito alle condizioni di accesso alle forme pensionistiche complementari collettive, ai sensi dell’art.30-bis, c. 1, del D.Lgs. 198/2006.

Non  possono  essere  pertanto  previste,  e  se previste  devono  essere  rimosse  senza  indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche  complementari collettive,  le  condizioni che ne disciplinano l’adesione, nonché le regole in materia  di  determinazione  della  misura  e  delle modalità  di  versamento  della  contribuzione  a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per  taluni  lavoratori  in  ragione  del  sesso  o  che potrebbero,  comunque,  mettere  i  lavoratori  di un  determinato  sesso  in  una  posizione  di  parti-colare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso.

Inoltre, è vietata, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.