L’INPS, con la circolare 29/04/2022 n.54, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’indennità omnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori autonomi e subordinati occupati presso aziende che hanno cessato l’attività a seguito del divieto di transito delle navi con determinate caratteristiche dimensionali (si tratta essenzialmente di quelle da crociera ma non solo) decorrente dal 1° agosto 2021 ad opera del DL 103/2021 (L. 125/2021).

L’indennità, prevista per il 2021, è erogata dall’INPS, concorre ai fini IRPEF, non comporta il riconoscimento della contribuzione figurativa e non dà diritto all’ANF.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti stagionali, i lavoratori in somministrazione e i lavoratori a tempo determinato che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data del 22 dicembre 2021, e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021.

Sempre riguardo ai lavoratori subordinati, possono richiedere l’indennità anche i titolari del contratto a chiamata (sia con o senza obbligo di risposta e indennità di disponibilità) sempreché abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021.

Infine, anche i lavoratori autonomi possono risultare fruitori dell’indennità. Si tratta più precisamente di coloro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. e che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Pertanto i soggetti con reddito di lavoro autonomo occasionale superiore a 5.000 euro devono essere assicurati alla sola Gestione separata.

I predetti lavoratori devono essere stati impiegati da aziende la cui attività è connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giubecca di Venezia.

Si tratta, per citarne alcuni, dei gestori del terminal di approdo delle navi, delle imprese titolari di contratti di appalto operanti nel ciclo operativo dei predetti gestori e delle imprese esercenti servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio.  

L’indennità omnicomprensiva non spetta a coloro che al 21 luglio 2021 erano titolari di altra misura di sostegno al reddito, erano titolari di un contratto di lavoro subodinato a tempo indeterminato (escluso il contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) e a coloro che erano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o di qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponde alle medesime finalità.

L’INPS ricorda che l’indennità è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti dei compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

La domanda per fruire dell’indennità deve essere inoltrata all’INPS entro il 30 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica direttamente oppure avvalendosi degli enti di patronato.